Art. 5.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è abrogata. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi relativi all'edilizia scolastica degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore sono trasferiti in apposità unità previsionale di base iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, i fondi relativi all'edilizia di conservatori di musica e di accademie, di cui alla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti in apposita unità previsionale di base iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.